STATUTO E CODICE ETICO

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori della beneficenza, assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, a favore delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in particolare a favore di anziani, minori e disabili, autosufficienti e non, in stato di bisogno o disagio sociale. (Statuto, art. 5)

La Fondazione, inoltre, persegue la finalità di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico artistico.

La Fondazione, in ragione della propria storia è impegnata ad operare principalmente a favore della città di Brescia e dei suoi cittadini, sviluppando una costante collaborazione con i soggetti pubblici e privati del no-profit cittadino.

Art. 6 dello Statuto: “Allo scopo di realizzare le finalità di cui al precedente art.5, la Fondazione, tra l’altro, potrà:

  1. realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone, in particolare anziane, autosufficienti e non, con l’obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisio-psichiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione;
  2. realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per prevenire e rispondere a situazioni di bisogno, di disabilità o di disagio sociale nel campo dei minori;
  3. collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, in specie fondazioni, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi;
  4. sviluppare programmi e progetti di conservazione, promozione e valorizzazione del proprio patrimonio storico – artistico e culturale anche attraverso la collaborazione con altri Enti, pubblici e/o privati, culturali e territoriali;
  5. promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001[1] (di seguito D. Lgs. 231/2001 o decreto) recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300” ha consentito di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali già ratificate[2], ed ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità penale degli enti, che va ad aggiungersi a quella riconducibile alla persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta illecita.

Il principio della cosiddetta responsabilità amministrativa – introdotto dal citato Decreto – ha lo scopo di coinvolgere gli Enti nella sanzione dei reati, compiuti nell’interesse o vantaggio degli stessi; l’Ente, infatti, non è ritenuto responsabile se gli autori del reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il modello Organizzativo della Fondazione Casa di Dio onlus (ultimo aggiornamento rev.02 del 22.12.2022) è composto da:

  • una Parte Generale dedicata alla descrizione del quadro normativo e sanzionatorio del Decreto oltre che della macro – struttura del modello acquisito nello specifico da Fondazione;
  • una Parte Speciale dedicata al dettaglio delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto in cui potrebbero incorrere gli organi di Fondazione nello svolgimento delle proprie attività.

 

– Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 e entrato in vigore il 4 luglio 2001.

– Convenzione Bruxelles 26 luglio 1995 a tutela degli interessi finanziari; Convenzione Bruxelles 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione per i funzionari della Comunità Europea e Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997.